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Il sindaco Cateno De Luca - immagine di repertorio

Messina, ordinanza anti-Covid del sindaco

Pubblicato il 24 Ottobre, 2020

Ordinanza per fronteggiare l’emergenza Covid a Messina da parte del sindaco Cateno De Luca. Un’ordinanza del 23 ottobre che entrerà in vigore a decorrere dalle ore 18,00 di venerdì 30 ottobre fino al 30 novembre 2020, salvo eventuali proroghe o revoche. Obbligo di mascherina, limitazioni agli spostamenti notturni, disposizioni per contenere il contagio, in linea con le impostazioni nazionali e locali di questo periodo.

Il provvedimento


Nell’ambito della durata dello stato di emergenza, prorogata fino al 31 gennaio 2021 per come in ultimo disposto dal Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 successivamente modificato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, e dunque a decorrere dalle ore 18,00 di venerdì 30 ottobre 2020 fino al 30 novembre 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali.


Ordina

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio comunale

  1. fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa;
    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente
    raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  2. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che devono essere indossati avendo cura di coprire dal mento fino al di sopra del naso, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene
    costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
  3. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico (…).
    Art. 2 Limitazioni agli spostamenti in orario notturno
  4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nell’area cittadina compresa tra il Viale Boccetta (compreso il Viale Boccetta) ed il Viale Europa (compreso il Viale Europa) comprensiva di tutte le
    strade, viali e piazze che si trovano all’interno di quest’area, dalle ore 00.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
  5. La comprova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi fac simile in allegato 1).
  6. Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL fatto salvo quanto disposto all’art. 9, ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per
    loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.
    Art. 3 Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19
    Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
    comunale si applicano le seguenti misure:
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
    b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’ art. 1, comma 8, primo periodo, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee
    guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 DPCM 13 ottobre
    2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;
    c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;
    d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di
    sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori
    o le persone non completamente autosufficienti;

    e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni
    sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla 3
    capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, delle attività svolte; resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 4,
    comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
    t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
    ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi
    in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; d) sono consentite alle seguenti condizioni ed orari
  7. di apertura:
    Le attività dei servizi di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 24,00, con un massimo di sei persone per tavolo; in tale numero non vanno computati i conviventi e i congiunti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado;
    o Le attività dei servizi di ristorazione senza servizio al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 18,00. Le predette attività possono continuare fino alle ore 24:00 per la esclusiva vendita di prodotti da asporto con espresso divieto di consumazione nell’ambito del locale e zone adiacenti come
    stabilito al successivo art. 6.ed effettuarsi lo sgombero del locale.
  8. Per il resto del provvedimento si rimanda al link del Comune di Messina.

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