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Autocertificazione anche per i panini: ordinanza vieta di mangiare cibi entro 50 metri dal punto di acquisto

Pubblicato il 19 Novembre, 2020

Autocertificazione anche per i panini, vietato mangiare cibi entro 50 metri dal punto di acquisto.

Lo stabilisce un’ordinanza che vieta la consumazione di cibi e bevande sul posto o nel raggio di 50 metri dall’esercizio commerciale in cui sono stati acquistati (fermo restando in ogni caso l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra le persone) e obbligo di indicare il venditore, il cliente e il percorso da compiere nell’autocertificazione per gli spostamenti per la consegna a domicilio di cibo e bevande.

Sono due delle prescrizioni dettagliate nell’ordinanza panini firmata dal sindaco Dario Nardella, emanata per precisare la portata applicativa delle misure di contenimento del contagio da seguire nella ‘zona rossa’, aiutando così operatori economici e cittadini a interpretare le prescrizioni contenute nel dpcm del 3 novembre scorso.

L’ordinanza del sindaco, che entra immediatamente in vigore, fa una ricognizione delle misure governative e ne dettaglia gli aspetti applicativi: ribadisce alcuni divieti, riepiloga le attività consentite e precisa l’ambito dei servizi di ristorazione interessati dalle regole.

L’atto panini arriva dopo la relazione della Polizia municipale in cui viene segnalato che, nonostante i divieti previsti dal decreto, continuano a verificarsi assembramenti in alcuni punti della città, in particolare nelle vicinanze degli esercizi di somministrazione e vendita di cibo e bevande e in alcuni spazi delle aree verdi comunali.

Ordinanza panini, ecco per chi vale

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c) del dpcm, l’ordinanza del sindaco sui panini prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, yogurterie e in genere i laboratori artigianali di prodotti alimentari per il consumo sul posto, quali, ad esempio, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, gastronomie, forni, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, pizzerie a taglio, venditori di kebab, trippai e porchettai), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sulla base dell’ordinanza panini, e nel rispetto del dpcm, resta consentita, da parte degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e delle attività artigianali, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Come resta consentita, fino alle 22, da parte degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e delle attività artigianali, anche la ristorazione con asporto.

Le regole per l’asporto

Gli esercizi che effettuano il servizio di asporto sono tenuti a organizzarlo in modo da assicurare il rispetto delle misure sanitarie, privilegiando la prenotazione dell’acquisto on-line o telefonica, così da garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano di regola per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno.

Consentendo di regola la presenza nel locale dei clienti per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; consentendo l’accesso di un cliente alla volta, oltre a un massimo di due operatori addetti alla consegna, in locali fino a 40 mq; in locali di dimensioni superiori regolamentare l’accesso in funzione degli spazi disponibili, differenziando, dove possibile, i percorsi di entrata e uscita; consegnando al cliente cibi e bevande confezionati o in contenitori da asporto chiusi e informando i clienti sulle misure, mediante affissione di cartelli fuori dell’esercizio o altri mezzi di informazione.

Infine, ai sensi del dpcm 3 novembre , dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

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