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Messina, l’ordinanza di De Luca e il dissenso di Confesercenti

Pubblicato il 20 Novembre, 2020

Emergenza anti-Covid del sindaco di Messina Cateno De Luca: ecco la nuova ordinanza in vigore da sabato 21 al 3 dicembre. Nel frattempo, cresce il dissenso, in particolare dei commercianti. Per il presidente di Confesercenti di Messina, Alberto Palella, “chiudere tutte le attività alle 19.00 significa massacrare ancora i commercianti”, già in crisi economica.

Per il consigliere comunale Alessandro Russo, non si capisce perché “a questo punto, il sindaco De Luca non abbia il coraggio di chiedere la zona rossa per tutta la città. Questa visione per cui si contiene il virus massacrando le attività commerciali e riducendo gli orari “a muzzo” è insensata. Orari ridotti = maggiori assembramenti. No asporto = disagi enormi per le attività che vendono alimentari. Non sarebbe difficile da capire. A questo punto sarebbe stato meglio imporre la zona rossa alla città intera, perché in questo modo almeno le attività commerciali e le famiglie avrebbero potuto usufruire degli aiuti economici del Governo e dei vari “Decreti Ristori” (uno e due e tre che verrà a breve). E’ vero: sarebbe ora di finirla, con il babbìu…”, conclude Russo.

L’ordinanza

Il sindaco dispone la sospensione, in attuazione dell’art. 2, comma 4 lett. c DPCM 3 novembre 2020, delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio con obbligo al rispetto dell’orario di chiusura dalle ore 19,00 fino alle ore 05,00 del giorno
successivo come disciplinato ai punti che seguono. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie;

La chiusura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali e di vendita al dettaglio ivi compresi i supermercati e generi alimentari, ad esclusione di tabacchi, edicole, distributori di carburanti. Le farmacie e parafarmacie continuano ad osservare i rispettivi turni di apertura con l’esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta consentita la
possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all’apertura. Viene concessa la tolleranza di 30 minuti dopo le ore 19,00 per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia, sistemazione e chiusura dei locali.

La chiusura, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020 art. 2, nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

La chiusura, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020, nei giorni festivi e nella domenica di tutte le attività commerciali, artigianali e professionali e dei mercati alimentari e non alimentari,
fatta eccezione per tabacchi, edicole, distributori di carburanti, farmacie e parafarmacie. Queste ultime osservano i rispettivi turni di apertura con l’esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta sempre consentita nei giorni festivi e della domenica l’attività di consegna a domicilio fino alle ore 24,00 dei prodotti alimentari e dei
combustibili per uso domestico e di riscaldamento.

Restano consentite, nella fascia oraria di chiusura, per le attività professionali, artigianali, commerciali e di ristorazione ogni attività che non comporti la presenza di clientela nonché
le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico merci e quant’altro necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività stesse.
La chiusura dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme
e strutture sanitarie;

Il divieto permanente e giornaliero H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree pubbliche, ivi incluse le aree demaniali, le stradee piazze;

Per le attività di ristorazione la sospensione del servizio di asporto dalle ore 19,00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente;

Per le attività di ristorazione, la sospensione del servizio di consegna a domicilio dalle ore 24:00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente, con facoltà di completare le consegne ancora in corso entro i successivi trenta minuti.
ORDINA INOLTRE
Il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l’acquisto di prodotti e la fornitura di servizi.
Resta consentita, anche dopo le ore 19,00, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Il divieto di permanenza e stazionamento, in ville, giardini, spiagge, arenili, lungomare zona
nord e lungo mare zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi
come luoghi di aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l’attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia;
DISPONE
1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
L’A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all’ eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l’Assessore alle Politiche della Scuola, in modo da evitare la formazione di assembramenti alle fermate dell’autobus o sui mezzi.
2) Tutte le unità di personale della Polizia Municipale di Messina sono tenute a prestare servizio per la verifica del rispetto delle prescrizioni e limitazioni oggetto della presente Ordinanza e per l’accertamento delle eventuali violazioni da parte dei trasgressori.
(…)
DISPONE ALTRESI’
3) Da lunedì 23 novembre 2020 fino a venerdì 27 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia e la chiusura delle ludoteche, con espressa esclusione dei laboratori e dei percorsi per l’inclusione scolastica già attivati in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina in favore degli studenti con disabilità.
4) Al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio mediante la frequenza e la didattica di presenza, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

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