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Vincenzo De Luca

La Regione conferma le limitazioni della zona arancione: gli obblighi per i commercianti

In arrivo l’ordinanza di De Luca che confermerà i limiti preannunciati dal Governo.

Pubblicato il 19 Dicembre, 2020

L’Unità di Crisi della Regione Campania, dopo la riunione di questa mattina, conferma le limitazioni già in vigore con la zona arancione per la Campania. L’ordinanza, che sarà firmata entro oggi da De Luca, prevede le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale.

A partire dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:

1- confermate tutte le  misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”)  – nonché regionali (Ordinanza  n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale).

2- Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11:00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

3- Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali.

4- Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC.

5- Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.

6- Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

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