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Il sindaco Cateno De Luca - immagine di repertorio

Il caso Messina con un’ordinanza più restrittiva: la zona “super rossa” secondo il sindaco Cateno De Luca

Pubblicato il 17 Gennaio, 2021

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ci riprova e vara un’ordinanza più restrittiva, una zona “super rossa”, in polemica con la zona rossa stabilita a livello nazionale e regionale: si tratta dell’ordinanza numero 17 del 16 gennaio, con validità dal 18 al 28 gennaio, tranne qualche eccezione. Il sindaco scrive che date “le conclamate inefficienze del sistema sanitario locale con riferimento alla gestione dell’emergenza Covid”, si rende necessario un provvedimento più radicale.

In particolare, si legge nell’ordinanza, in polemica con l’Asp, che non risultano attivate: “l’istituzione di una banca dati per il costante aggiornamento del numero dei contagi; l’attivazione di un servizio di tracciamento dei soggetti entrati in contatto con i contagiati; l’esecuzione di specifiche campagne di screening mediante esecuzione di tamponi rinofaringei con individuazione di regole idonee ad associare e raggruppare gli esiti di positività al
tampone rino-faringeo sugli studenti per istituto scolastico e, conseguentemente, ad agevolare il tracciamento epidemiologico dei contatti stretti, anche al fine di consentire l’adeguata prosecuzione delle attività didattiche e scolastiche.” Di fatto avviene una limitazione delle attività commerciali, con divieto di asporto e consentendo solo il servizio a domicilio, per pub, gelaterie e pasticcerie; barbieri e parrucchieri chiusi, tranne il 18 gennaio; riduzione dei servizi di trasporto locale; cimiteri, ville e mercati chiusi; edilizia privata sospesa tranne straordinarie eccezioni di messa in sicurezza e servizi essenziali (a negozi chiusi); impianti sportivi locali chiusi, fatta eccezione per il rilievo nazionale degli sportivi; regolamentazione rigorosa di Poste, banche e Caf: la chiusura degli Istituti scolastici in attesa dello screening, previsto dal 23 gennaio.

Vedremo la valutazione sul piano giuridico e gli eventuali ricorsi nei confronti di un’ordinanza più restrittiva rispetto a disposizioni nazionali e regionali. L’altro aspetto è il Cateno De Luca mediatico: il sindaco che fa pernacchie, diventate virali sui social, al presidente della Regione Musumeci; il sindaco che insulta gli avversari politici e attacca il direttore generale dell’Asp La Paglia, invocandone le dimissioni (“O io o lui”), e l’assessore regionale alla Salute Razza. Il sindaco che annuncia e blocca costantemente le sue dimissioni, galvanizzando i fedelissimi e suscitando le ire di avversari e critici. Il sindaco che imperversa su Facebook, tra italiano e dialetto, e che in strada attacca il cittadino, capro espiatorio di turno, reo di violare le disposizioni. Il sindaco che utilizza persino l’immagine di Che Guevara perché ha capito alla perfezione i meccanismi dei social: i meccanismi amico/nemico e che ha studiato bene altri fenomeni mediatici come Salvini, provocando divisioni appunto tra “amici” e “nemici”, sostenitori e denigratori. Così si perde di vista il merito e i comportamenti non da figura istituzionale prendono il sopravvento.

Non a caso il giornalista Emilio Pintaldi ha scritto un libro, “Catemoto De Luca. La comunicazione politica 3.0 del sindaco social di Messina”, Casta Editore, e ha analizzato il fenomeno mediatico in chiave locale: “Cateno De Luca, sindaco di Messina, rappresenta il superamento di qualsiasi mediazione tradizionale tra la politica pubblica e il cittadino. Non ha esperti nel vero senso della parola e se li ha, l’ultima parola, anche sulla strategia comunicativa, spetta a lui. Non ci sono i media, non c’è la radio, non c’è la televisione, non ci sono i giornalisti. È lui la radio, è lui la televisione, è lui il giornalista, è lui il blogger. È lui lo spin doctor.”

Dal presenzialismo di De Luca al nuovo provvedimento, ecco cosa “ordina il sindaco” nell’ordinanza:

Nel periodo dal 18 gennaio 2021 fino al 28 gennaio 2021 trovano applicazione le seguenti
disposizioni:

  1. Misure inerenti la mobilità nel territorio comunale
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 11 di 18
    1.1 E’ fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o
    privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da
    comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il
    transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio,
    abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato
    nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e
    l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori
    territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti
    ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
    1.2 Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per
    volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le
    attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
    1.3 Fermo restando il divieto, stabilito nell’Ordinanza Presidenziale n. 10 del 16/01/2021, di
    spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell’ambito del territorio comunale, una volta al
    giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone
    ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone
    esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre
    consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità.
    1.4 E’ fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio
    comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di
    prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile
    o per usufruire di servizi o attività non sospese.
    1.5 E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
    purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
    di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ consentito svolgere attività sportiva
    individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce orarie delle
    07,00-10,00 e delle 18,00-20,00.
  2. Attività produttive e commerciali
    2.1) E’ disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
    vendita dei generi alimentari ed assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e
    gli esercizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di carburante per mezzi con autotrazione e
    che devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di
    avvalersi dell’orario continuato, e chiusura per i giorni festivi.
    2.2) Sono altresì sospese le attività di vendita al dettaglio elencate all’Allegato 23 del DPCM 14
    gennaio 2021 fatta eccezione per le seguenti attività:
    • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
    bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
    specializzati di alimenti vari)
    • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
    ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da
    inalazione
    • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 12 di 18
    • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati
    di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
    ● Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
    ● Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    ● Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all’interno di
    ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;
    Le superiori attività devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con
    facoltà di avvalersi dell’orario continuato.
    2.3) Le restanti attività richiamate nell’Allegato 23 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con l’eccezione
    delle attività di cui all’art. 9, restano sospese nel periodo fino al 28 gennaio 2021 e possono
    esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio
    2.4) E’ disposta la sospensione dell’attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari.
    2.5) Nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali, gallerie e parchi
    commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie,
    punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00
    alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
    2.6) Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi alimentari e dei
    combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
  3. Servizi di ristorazione
    3.1) In virtù ed applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione
    Siciliana n. 10 del 16/1/2021 in combinato disposto con l’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è
    disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
    gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
    su base
    contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o
    contenere il contagio. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
    norme igienico-sanitarie dalle ore 08,00 alle ore 24,00.

    3.2) E’ fatto divieto di esercitare la vendita con asporto.
    3.3) Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di
    servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle
    stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte
    le misure di prevenzione del contagio.
    4, Attività didattica
    4.1 La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi
    fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della
    Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata
    esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e
    gestione del contagio da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021.

    4.2 Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avrà cura di
    sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante
    attestazione e trasmissione giornaliera al Sindaco, all’Asp ME, ed all’Ufficio Scolastico Provinciale
    dell’avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla
    campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l’Asp e
    che verrà pubblicato a cura dello stesso Dirigente.
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 13 di 18
    4.3. Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione
    scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID
    e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e
    l’attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con
    bisogni educativi speciali;
    4.4 E’ parimenti disposta la sospensione delle attività delle ludoteche, dei centri comunque
    denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se svolti all’aperto.
    4.5 In conformità a quanto disposto dall’art. 3 lett. g) DPCM 14 gennaio 2021 è sospesa la frequenza
    delle attivita’ formative e curriculari delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione artistica
    musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita’ a distanza.
  4. Servizi alla Persona
    5.1) A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2020 è disposta la sospensione delle attività inerenti i
    servizi alla persona ivi compresi quelli elencati all’Allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad
    eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna
    sospensione.
    In deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere
    per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.

    5.2) I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali
    possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.
  5. Altre disposizioni
    E’ disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini.
  6. Servizi di pronto intervento e attività edilizia pubblica e privata
    7.1 Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non
    derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la
    reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività
    e/o attraverso la comunicazione dei social media.
    7.2 Le attività di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle
    autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e
    reperibilità.
    7.3 Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
    Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale. Resta altresì
    consentita l’attività di posa di cavi e passaggio di condotte necessaria alla fornitura di servizi
    essenziali.
    7.4 A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di
    edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in
    sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante
    atto amministrativo e/o giudiziario;
  7. Attività riabilitative ed terapeutiche
    8.1 E’ consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le
    attività riabilitative o terapeutiche
    conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare Assessorato
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 14 di 18
    Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020 nel rispetto di tutte le
    disposizioni per la prevenzione del contagio.
  8. Attività con modalità di erogazione su prenotazione
    9.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.2, è consentita solo con modalità su prenotazione
    l’erogazione dei servizi di vendita di prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di
    erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di
    articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 20,00
    dal lunedì al sabato.
    9.2 Le superiori attività dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la
    prevenzione del contagio.
  9. Attività sportive
  10. 1 E’ disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti
    di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto
    dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da
    Covid-19.
    10.2 E’ disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività
    sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a
    comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed
    alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza
    nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L’accesso all’impianto sportivo
    verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra.
    Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell’impianto verrà demandato apposito
    controllo alla Polizia Municipale.
  11. Trasporto Pubblico Locale
  12. 1 Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19,
    l’ATM SpA è autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali
    garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il
    rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il
    sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con
    esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del
    50%.
    DISPONE
  13. CHE chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire a richiesta delle
    Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero
    dell’Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiari il motivo del suo spostamento,
    consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
  14. CHE al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi
    pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento
    interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali,i titolari degli
    esercizi in parola sono altresì tenuti:
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 15 di 18
    1) a comunicare all’ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili,
    secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del
    locale;
    2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “conta persone” agli ingressi,
    limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
  15. CHE i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni
    possono prevedere, di concerto con l’ASP territorialmente competente per il tramite delle
    rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi,
    anche con modalità di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il
    pubblico.
  16. CHE le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
    distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
    venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; che
    venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la
    formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali.
  17. CHE le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
    idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
    adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
    Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in
    coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altresì
    l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021;
  18. CHE restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
    assicurativi, CAF e patronati a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza
    anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa
    di potere accedere ai locali. Resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di
    trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  19. CHE per i CAF e i patronati il ricevimento della utenza venga limitato alla fascia oraria
    dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza.
  20. CHE in ordine alle attività professionali in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 14
    gennaio 2020 art. 1 lett. nn) le stesse restano garantite a condizione che:
    1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio
    domicilio o in modalità a distanza;
    2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti
    dalla contrattazione collettiva;
    3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi
    di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
    4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
    forme di ammortizzatori sociali;
    5) sia limitato il ricevimento della clientela alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta
    eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente.
    6) CHE le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
    mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di
    sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
    regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 16 di 18
    rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle
    diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
    1) le modalità’ di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
    2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le
    attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
    4) l’accesso dei fornitori esterni;
    5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
    6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
    7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
    prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto
    di pertinenza.
    8) CHE per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le
    disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio
    2021 come recepito ed integrato con l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16
    gennaio 2021.
    DISPONE
    Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto
    della presente ordinanza avvalendosi anche degli aeromobili a pilotaggio remoto secondo i piani di
    volo che verranno richiesti ed autorizzati in conformità con le disposizioni vigenti.
    L’invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle
    Forze di Polizia operanti sul territorio.
    Che per le violazioni delle disposizioni della presente O.S. sono previste sanzioni che vanno da €
    400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35
    “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito
    dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020.
    Se le violazioni riguardano l’esercizio di attività commerciali, la reiterata violazioni delle
    disposizioni dell’Ordinanza dà luogo anche alla sospensione dell’attività.
    AVVISA
    CHE le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 18 gennaio 2021 fino al 28 gennaio
    2021, con eccezione delle disposizioni di cui ai n. 5 e n. 7.4 che entrano in vigore a far data dal 20
    gennaio e cessano il 28 gennaio 2021.
    Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
    Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
    entro 120 giorni dalla pubblicazione.
    DISPONE
    Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e nell’Albo Pretorio online. Che la presente Ordinanza venga comunicata a
  • S.E. Prefetto di Messina
  • Sig. Questore di Messina
  • Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
  • Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
    Protocollo c_f158/COM_ME GE/2021/0012736 del 16/01/2021 – Pag. 17 di 18
  • Comandante dei VV.FF. di Messina
  • Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
  • Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
  • ASP Messina – Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
  • Camera di Commercio di Messina-
  • Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
  • Polizia Municipale di Messina
  • Polizia Metropolitana

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