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Vaccini, diritti e libertà, cosa dice la Costituzione? Ce lo spiega l’avv. Enzo Guarnera

È bene partire dalla Costituzione.
Art.16, primo comma.
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per MOTIVI DI SANITÀ O DI SICUREZZA.”.

Pubblicato il 23 Luglio, 2021

È bene partire dalla Costituzione.
Art.16, primo comma.
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per MOTIVI DI SANITÀ O DI SICUREZZA.”.
Ciò significa che le limitazioni sono applicabili ad una generalità indeterminata di soggetti.
Ad avviso della Corte Costituzionale i provvedimenti limitativi possono essere adottati sia nei confronti di più soggetti (per esempio la messa in quarantena in caso di malattie infettive) che contro singole persone.
Afferma, testualmente, la Corte:
“I motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari.
Ci può essere la necessità di vietare l’accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabile, valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a uno o più casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale: si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla salute o sicurezza pubblica” (Corte Costituzionale, 30 giugno 1964, n.68).
Pertanto la legge può limitare la libertà di circolazione e soggiorno delle persone allo scopo di tutelare la salute pubblica della collettività.
Art.32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE.”.
In pratica, da una parte si afferma il principio dell’autodeterminazione terapeutica, cioè la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno a una determinata cura medica, ma al contempo si dice che l’esigenza di tutelare la salute, come interesse della collettività, può comportare, nei casi previsti dalla legge, la eccezionale sottoposizione obbligatoria a trattamenti sanitari, ad esempio le vaccinazioni obbligatorie.
In tal caso vi è una deroga alla generale facoltà di ciascuno di rifiutare le cure mediche.
Per essere più espliciti, ed anche perché “repetita iuvant”.
Il diritto all’autodeterminazione terapeutica può essere limitato dalla previsione legislativa di trattamenti sanitari obbligatori quando si tratti di tutelare la salute collettiva.
Ritengo che il richiamo ai principi costituzionali liberi il campo da tutte le talora pretestuose, strumentali e demagogiche polemiche sulla presunta compressione dei diritti di libertà dei cittadini italiani.
Non siamo in una dittatura, ma in uno Stato di Diritto.
E, proprio per tale ragione, quegli esponenti politici che incoraggiano le spinte emotive e irrazionali di una parte del popolo per meri interessi elettorali, valgono nulla.
Ominicchi, direbbe Sciascia.

Enzo Guarnera

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