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Franco Della Rocca presidente: la conferma del Tar Campania

Pubblicato il 28 Settembre, 2021

Tar Campania

Franco Della Rocca resta Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio. E’ questa la decisione del Tar Campania.

La sentenza

Con sentenza emessa nella camera di consiglio dello scorso 8 settembre ma depositata solo nella tarda mattinata di oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa il ricorso presentato dall’ex presidente facente funzioni dell’Ente di Bonifica, Alfonso Santagata, all’indomani della elezione a stragrande maggioranza del neo presidente Della Rocca da parte del Consiglio dei Delegati, nella seduta del 31 maggio scorso. 

Le motivazioni

I giudici amministrativi della prima sezione, presieduta da Salvatore Veneziano, hanno stabilito che il ricorso andava presentato dinanzi al Giudice ordinario, respingendo quindi il reclamo di Santagata, difeso dagli avvocati Tammaro e Vittoria Chiacchio e sostenuto dalla Coldiretti, e confermando alla guida dell’Ente consortile Della Rocca, difeso dall’avvocato Stefano La Marca di Dragoni. 

Soddisfazione è stata espressa dal presidente eletto Della Rocca e dalla sua maggioranza che fa riferimento al Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini: 

Stop alle polemiche

“Finalmente anche il Tar Campania ha legittimato la mia carica di Presidente e la scelta della nostra maggioranza di eleggere un nuovo vertice per il Consorzio di Bonifica. Spero vivamente che adesso cessino le polemiche e le voci di un imminente commissariamento messe in giro da chi non ha mai accettato il responso democratico e libero del Consiglio dei Delegati perché il Sannio Alifano ha bisogno del contributo di tutti. Noi continueremo a lavorare sodo come abbiano fatto in questi primi 4 mesi e la nostra azione amministrativa in favore di utenti, dipendenti ed Ente non si fermerà mai”, dichiara Della Rocca.

Inammissibilità del ricorso

Sin da subito, il Consorzio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e sulla base di altri rilievi (mancata evocazione in giudizio della Regione e di tutti i controinteressati, acquiescenza e divieto di abuso del diritto, genericità e omessa impugnazione degli atti presupposti), chiedendone nel merito il rigetto, con il Tar di Napoli che ha anche fatto rilevare che il ricorso andava personalmente notificato al Presidente eletto, titolare di un proprio diretto interesse alla conservazione della carica, mentre è stato notificato ma ad altri due soggetti, i consiglieri delegati Di Muccio e Durante, nonché al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, esclusivamente “in persona dell’organo legale rappresentante pro tempore”.

I diritti dell’amministratore

Nel merito della dichiarazione di difetto di giurisdizione, i giudici amministrativi hanno evidenziato che “in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 c.c., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c. assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica”. 

La parola al Tar Campania

Per il Tar Campania, “la predetta giurisprudenza è applicabile anche ai Consorzi, trattandosi di soggetti giuridici autonomi rispetto agli enti consorziati, nonché titolari di competenze proprie, da svolgersi secondo logiche di tipo imprenditoriale, attesa la loro natura di enti pubblici economici, restando altresì estranei ad una configurazione di intima strumentalità rispetto all’ente locale”. 

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