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Roma: Raggi proroga stop alle 18 per vendita alcolici nei minimarket

Raggi proroga stop alle 18 per vendita alcolici nei minimarket

Pubblicato il 6 Aprile, 2021

“Efficace per evitare assembramenti e concorrenza sleale”

Roma – Prorogato fino al 30 aprile, attraverso una nuova ordinanze della sindaca Virginia Raggi, il divieto di vendita di bevande alcoliche già stabilito nel precedente provvedimento del 5 marzo. In particolare è previsto lo stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18, e fino alle 7 del mattino successivo, nei cosiddetti minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici, con esclusione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice Ateco 47.25.

Considerato l’andamento dei contagi, spiega il Campidoglio in una nota, si rende infatti necessaria la conferma di tutte le misure utili per il contenimento del Covid-19 e in particolare di quelle finalizzate ad evitare assembramenti, soprattutto nelle zone della movida. “L’andamento della pandemia ci impone di mantenere ancora in vigore le misure necessarie per prevenire l’aumento dei contagi a tutela di tutti i cittadini. È importante tenere alta la guardia, essere pazienti e responsabili, come lo siamo stati fino ad ora– dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Il divieto di vendita e asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket, nelle ore serali, si è dimostrato un provvedimento efficace per evitare il rischio di assembramenti, oltre a impedire una concorrenza sleale in questa delicata fase economica. Per questo abbiamo deciso di prorogarlo”, aggiunge.

Per salvaguardare la salute della cittadinanza e per consentire agli operatori il massimo della tutela durante gli spostamenti quotidiani, è stata inoltre prorogata, con un’altra ordinanza della Sindaca, sempre fino al 30 aprile, la disciplina sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive già contenuta in analoghi precedenti provvedimenti. Rimane quindi inalterata l’articolazione in fasce stabilita insieme alle categorie interessate: le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15; le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15. Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’ordinanza in questione. Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

(askanews)

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