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Zanzara tigre, scatta l’ordinanza. Sanzioni fino a 500 euro ai trasgressori

Pubblicato il 28 Aprile, 2021

Scatta l’ordinanza per la zanzara tigre: prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura della zanzara tigre.

E’ l’obiettivo dell’ordinanza del sindaco che introduce obblighi per soggetti pubblici e privati, e in particolare per i responsabili di aree particolarmente critiche come cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività che possano dar luogo a piccole raccolte d’acqua e quindi a focolai larvali.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 novembre prossimo. Nel frattempo al via da oggi la campagna di disinfezione nelle aree pubbliche con Alia per impedire la deposizione delle uova e, in collaborazione con Asl, per la prevenzione delle malattie collegate.

Gli obblighi riguardano in primo luogo tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate.

Per tali soggetti, l’ordinanza introduce una serie di obblighi per evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea, ma anche per garantire la pulizia di fontane e vasche ornamentali, il trattamento dell’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, oltre che allo sfalcio della vegetazione nelle aree private in modo da evitare il ristagno delle acque.

Inoltre, per i conduttori di orti e vivai è previsto l’obbligo di eseguire l’annaffiatura in modo da evitare ogni raccolta d’acqua; mentre i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, in particolare attività di rottamazione, stoccaggio di pneumatici o materiali di recupero hanno l’obbligo di evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua e assicurare che i materiali stoccati all’aperto siano sottoposti a disinfestazione entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

I responsabili delle aree di cantiere sono obbligati, tra l’altro, a evitare raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori o in ogni caso a svuotare completamente i contenitori ogni cinque giorni. All’interno dei cimiteri è vietato lasciare vasi e sottovasi pieni d’acqua; lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti che potrebbero riempirsi d’acqua piovana, che andranno rimossi o conservati capovolti. 

In presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzara tigre o di infestazioni localizzate di particolare consistenza, specie nelle aree vicine a luoghi sensibili come scuole, ospedali, strutture per anziani, il Comune provvederà – su indicazione dell’autorità sanitaria – a effettuare specifici trattamenti per la rimozione dei focolai larvali. Le violazioni all’ordinanza sono soggette a una sanzione amministrativa fino a 500 euro. Il dettaglio delle prescrizioni è contenuto nell’ordinanza allegata.

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