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Intensificati i controlli: quanto è consentito fare in zona rossa per Pasqua. Spostamenti vietati dal 2 al 6 aprile

Pubblicato il 31 Marzo, 2021

Intensificazione dei controlli in zona rossa e rispetto delle norme anti-Covid: tutto quanto è consentito fare per Pasqua.

Sono le decisioni prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Alessandra Guidi, con la partecipazione, in videoconferenza, dell’assessore del comune di Firenze Benedetta Albanese, del questore Filippo Santarelli, del comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Petti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Nieddu e del comandante della Polizia Municipale di Firenze Giacomo Tinella.

In esito all’incontro, anche alla luce della valutazioni espresse dai componenti, il prefetto ha dato indicazioni alle forze di polizia affinché sia assicurato il rigoroso rispetto della normativa volta a prevenire il contagio da coronavirus e in particolare di tutte le disposizioni che disciplinano i comportamenti che devono essere tenuti nella “zona rossa”, che, da lunedì 29 marzo, ricomprende anche la Toscana.

Saranno in tal senso intensificati i servizi di controllo da parte delle forze di polizia statali e locali, sia in città che in provincia e con particolare attenzione ai parchi pubblici, nei quali anche l’attività motoria è limitata alle specifiche restrizioni previste dalla normativa che disciplinala zona rossa.

Nella zona rossa tra passeggiate e spostamenti

In particolare, si ricorda che l’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità).

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

Per quanto riguarda l’attività sportiva (che si distingue dall’attività motoria in quanto comporta un particolare dispendio energetico, e comprende, a titolo di esempio, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva), nell’area rossa è consentito svolgerla esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.

È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza.

Il prefetto ricorda, poi, a tutti i cittadini che in zona rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

Spostamenti vietati dal 2 al 6 aprile

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Ognuno deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti per la zona rossa e sarà necessario compilare un’autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati disponibili sul sito internet http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 e in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Per ulteriori specifiche informazioni possono essere consultate le FAQ del Governo all’indirizzo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

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