Pubblicato il 4 Febbraio 2026
La gelosia derivante da un tradimento non può mai trasformarsi in una giustificazione sul piano penale. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che in una recente sentenza ha escluso in modo netto che tale ‘sentimento’ possa valere come attenuante nei reati di stalking e lesioni aggravate.
Il principio affermato dalla Suprema Corte
Secondo i giudici della Quinta Sezione Penale, la gelosia non è un’emozione neutra o comprensibile dal punto di vista giuridico, ma una manifestazione di supremazia e possesso, incompatibile con qualsiasi valutazione attenuante. Nelle motivazioni si sottolinea come questo ‘sentimento’, quando sfocia in condotte violente o persecutorie, non possa essere ricondotto a una reazione emotiva scusabile.
Il caso esaminato
La pronuncia nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato per stalking e lesioni ai danni dell’ex convivente e del nuovo compagno della donna. La Corte d’Appello di Milano, nell’aprile 2025, aveva inflitto all’imputato una pena di 9 mesi e 10 giorni, successivamente sostituita con una sanzione pecuniaria di 5.600 euro.
Le vittime avevano subito persecuzioni e aggressioni, vivendo in un costante stato di ansia e paura. L’uomo, dopo i fatti, aveva intrapreso anche un percorso terapeutico, elemento che tuttavia non è stato ritenuto sufficiente a incidere sulla valutazione delle attenuanti.
Gelosia e attenuanti: un orientamento consolidato
La Cassazione ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo che la gelosia non giustifica la concessione delle attenuanti generiche, né può essere considerata un motivo di particolare valore morale o sociale. A sostegno di questa tesi viene citata anche una storica sentenza del 1996, secondo cui gelosia e vendetta, legate a un presunto orgoglio ferito dall’infedeltà, rappresentano passioni moralmente riprovevoli, prive di qualsiasi valore etico positivo.
Le motivazioni: possibile aggravante, non attenuante
Nelle motivazioni, articolate in otto pagine, i giudici chiariscono inoltre che non può trovare applicazione neppure l’attenuante della reazione in stato d’ira provocata da un fatto ingiusto altrui. Al contrario, la gelosia viene definita un sentimento morboso, che può addirittura integrare l’aggravante dei motivi futili o abietti, soprattutto quando si traduce nell’annientamento psicologico o fisico della vittima.
L’esito del giudizio
Il ricorso è stato quindi rigettato, con una sola eccezione: la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente alla determinazione della pena sostitutiva pecuniaria, ritenendo fondato il motivo di ricorso su questo specifico punto.
Resta fermo, però, il principio centrale: il tradimento non attenua la responsabilità penale, e la gelosia non può mai essere invocata come giustificazione per comportamenti violenti o persecutori.

