Pubblicato il 26 Gennaio 2026
È una storia che, secondo quanto raccontato in un comunicato dell’avvocato giuslavorista Fabio Leggiero, parte da un licenziamento motivato con una riorganizzazione interna e arriva a una pronuncia che dispone reintegra e risarcimento. Al centro c’è “Rossella” (nome di fantasia), infermiera e coordinatrice del reparto infermieristico del San Raffaele di Sabaudia srl, società indicata come controllata dalla San Raffaele Spa.
Il provvedimento del 2024 e la contestazione della lavoratrice
Nel comunicato si riferisce che la donna, licenziata il 15 luglio 2024 per una presunta riorganizzazione aziendale che avrebbe comportato la soppressione della sua mansione, con impossibilità di ricollocazione anche in ruoli equivalenti.
Sempre secondo la nota, la lavoratrice non ha accettato la decisione e, tramite il proprio legale, ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo e addirittura basato su un intento discriminatorio, quindi nullo fin dall’origine.
La sentenza: “nullo” e con le tutele dell’articolo 18
L’avvocato Leggiero, nel comunicato, sostiene che il Tribunale di Latina abbia accolto integralmente il ricorso, dichiarando il licenziamento “nullo e contrario a norme imperative di legge” e riconoscendo le massime tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Nella ricostruzione riportata, la soppressione della mansione sarebbe stata considerata solo formale, mentre la decisione datoriale sarebbe risultata viziata da un “motivo illecito determinante”, con connotazione discriminatoria e ritorsiva.
Il “repêchage” e la mancata ricollocazione
Un punto indicato come centrale riguarda l’obbligo di repêchage, cioè la verifica concreta della possibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili.
Nel comunicato si evidenzia che, nonostante la presenza di posti disponibili e l’esperienza maturata dalla lavoratrice, questa verifica non sarebbe stata svolta. L’avvocato Leggiero, citato nella nota, afferma: «la violazione dell’obbligo di repêchage può in casi particolari (…) essere un ulteriore e significativo indice rivelatore del motivo illecito determinante» e che «l’assenza di una reale verifica delle possibilità di ricollocazione ha rafforzato la prova del carattere discriminatorio e ritorsivo».
Il collegamento con un precedente disciplinare
Secondo quanto riportato, la sentenza avrebbe valorizzato anche un ulteriore elemento: il collegamento temporale e causale tra il licenziamento e un procedimento disciplinare subito e impugnato dalla lavoratrice nei mesi precedenti. Nel comunicato, questo passaggio viene letto come una reazione datoriale ritenuta illegittima.
Reintegra, arretrati e contributi
La conclusione indicata nel comunicato prevede la reintegra immediata della lavoratrice e la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento fino al ripristino del rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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