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Agenzia delle Entrate

Riammissione alla ‘Rottamazione‑quater’: in partenza le comunicazioni con gli importi da pagare

Pubblicato il 16 Giugno 2025

Lettere in arrivo per 247 mila contribuenti

Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione completerà l’invio delle lettere a chi ha presentato domanda di riammissione alla Rottamazione‑quater entro il 30 aprile 2025. In totale le richieste sono circa 247 mila: ognuna riceverà la “comunicazione delle somme dovute”, con il dettaglio degli importi agevolati e le istruzioni di pagamento.

Contenuto delle comunicazioni

Le lettere, spedite con raccomandata o via PEC (se indicata in fase di adesione), includono:

  • Prospetto di sintesi dei carichi inseriti nella domanda
  • Importi da versare e relative scadenze
  • Bollettini precompilati per ogni rata
  • Informazioni per attivare l’addebito in conto corrente

Una copia digitale sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Scadenze e modalità di pagamento

Il contribuente può scegliere tra:

  • Pagamento unico entro 31 luglio 2025
  • Pagamento dilazionato fino a 10 rate di pari importo:
    • 31 luglio e 30 novembre 2025
    • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026
    • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027

Chi può essere riammesso

La Legge 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe) permette la riammissione soltanto per i debiti inclusi nella precedente adesione alla Rottamazione‑quater a chi, al 31 dicembre 2024, era decaduto per mancato o tardivo pagamento.

Vantaggi della Rottamazione‑quater

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente di pagare esclusivamente:

  • Capitale
  • Spese di notifica
  • Spese di eventuali procedure esecutive

Non sono dovuti:

  • Sanzioni
  • Interessi iscritti a ruolo
  • Interessi di mora
  • Aggio

Per multe stradali e altre sanzioni amministrative restano dovuti solo gli importi della sanzione originaria, senza interessi né aggio.

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