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Bonus sanificazione: cos’è, a chi spetta, come fare per ottenerlo

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Il decreto rilancio D.L. n. 34/2020, in corso di conversione, ha introdotto un credito d’imposta del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125). La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Beneficiari del bonus sono liberi professionisti, esercenti di arti, commercianti, enti non commerciali del terzo settore e religiosi se civilmente riconosciuti. Per poter richiedere il credito d’imposta è sufficiente avere una partita Iva e dimostrare, con i documenti,

  • la spesa sostenuta per sanificare gli ambienti in cui è esercitata l’attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme europee;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra, come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi ed eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta richiesto con il bonus sanificazione può essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si è sostenuta la spesa o con la cessione del credito d’imposta al locatore o ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari.

Con un provvedimento del 10 luglio il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta: i soggetti aventi i requisiti per accedere alla misura dovranno infatti comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Il modello va inviato esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente o per mezzo di un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio, l’utente riceverà una ricevuta che attesterà l’accettazione o il rifiuto della domanda.

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Redazione Nazionale

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