« Torna indietro

Chi deve scegliere il cognome dei figli? Si è espressa la Corte costituzionale

Pubblicato il 11 Febbraio, 2021

Non è detto che si debba prendere il cognome paterno, poiché si tratta di un retaggio patriarcale: lo ha affermato la Corte costituzionale. Ma andiamo con ordine: all’inizio, c’era una domanda. In mancanza di accordo, deve prevalere comunque il cognome del padre nel determinare l’identità della prole? La Corte si è interrogata sulla legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio. Il Tribunale di Bolzano aveva chiesto di dichiarare incostituzionale tale articolo che, nel disciplinare il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che «Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre». Ma un figlio ha il codice genetico di un uomo e di una donna: perché dovrebbe prendere necessariamente il cognome dell’uno o dell’altra?

Nell’ordinanza numero 18 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) la Consulta ha osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.
La Corte, infine, ha ritenuto la necessità di sollevare davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori (sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra). Un passo in avanti per la parità dei sessi. (fonte: cortecostituzionale.it, testo rielaborato)

About Post Author