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Corte di Giustizia europea: “Non si possono rinnovare i contratti a termine dei docenti di religione”

Pubblicato il 18 Gennaio, 2022

Tra i maestri e i professori di altre discipline e quelli di religione cattolica non c’è differenza: non si possono fare discriminazioni. Bisogna verificare che il rinnovo dei contratti a tempo determinato sia legato a esigenze provvisorie e e non a esigenze permanenti del datore di lavoro. Lo afferma la Corte di Giustizia europea: il contratto a termine del docente di religione non si può reiterare. Si tratta di una sentenza datata 13 gennaio. In particolare, in Italia sono chiamati in causa circa 15mila insegnanti precari. Questo il testo della sentenza: non si può “ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento”.

Lo Snadir, il sindacato degli insegnanti di religione, dà la parola al segretario nazionale Orazio Ruscica: “Erano diversi anni che si attendeva un pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema specifico del precariato degli insegnanti di religione. Il tribunale di Napoli ha chiesto ai giudici dell’Ue di verificare se fossero stati violati i principi di non discriminazione e di prevenzione degli abusi dei contratti a termine nei confronti degli insegnanti di religione esclusi da ogni procedura straordinaria di reclutamento, attuata invece in favore degli altri docenti precari della scuola italiana, che ne riconoscesse l’ingiusta condizione lavorativa e valorizzasse l’esperienza professionale nel frattempo maturata”.

I casi specifici riguardano persone che avevano svolto la stessa mansione per diversi anni. A Lussemburgo hanno parlato chiaro: bisogna verificare concretamente che il rinnovo dei contratti a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie e che tale possibilità non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro in materia di personale.

Contunua Ruscica: “La sentenza ribadisce che sta al Giudice interno verificare se le norme interne violino, come nel caso di specie, il diritto dell’Unione e, in tale ipotesi, in assenza di misure anti-abusive, disporre la sanzione del risarcimento del danno sulla base di tale dichiarata violazione”.

Ora lo Snadir lavorerà alla stabilizzazione lavorativa di questa categoria di insegnanti: “Vogliamo una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno speso almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione; dev’esserci lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna e di quella di merito del 2004; inoltre serve un aumento della dotazione organica di posti dal 70% al 90% nell’organico di diritto in un triennio”.

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