Comune di Campiglia Marittima ORDINANZA del SINDACO
Numero 20 del 23/12/2021
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000. Divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni in luoghi pubblici all’aperto. Validità dalle ore 20:00 del 31/12/2021 alle ore 07:00 del 01/01/2022
IL SINDACO
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare prevedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n.19/2020 convertito in legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.
CONSIDERATO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un costante aumento a livello regionale e nazionale, con conseguente incremento dei contagi;
VISTO l’incremento dei contagi da COVID-19 registrato negli ultimi giorni, anche a livello locale;
CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti di capodanno potrebbe verificarsi lo svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni nei luoghi pubblici all’aperto, comportando un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità;
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di adottare misure di prevenzione anche allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Campiglia Marittima;
CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare l’evoluzione della pandemia;
DATO ATTO altresì che occorre adottare immediate misure idonee a limitare occasioni di contagio derivanti da possibili assembramenti ed affollamenti connessi a feste ed eventi
consimili in luoghi pubblici all’aperto, per le quali le modalità dinamiche di svolgimento non garantiscono il distanziamento interpersonale nè l’uso continuativo della mascherina,
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