Divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni in luoghi pubblici all’aperto

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Comune di Campiglia Marittima ORDINANZA del SINDACO
Numero 20 del 23/12/2021
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000. Divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni in luoghi pubblici all’aperto. Validità dalle ore 20:00 del 31/12/2021 alle ore 07:00 del 01/01/2022


IL SINDACO
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare prevedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n.19/2020 convertito in legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.
CONSIDERATO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un costante aumento a livello regionale e nazionale, con conseguente incremento dei contagi;
VISTO l’incremento dei contagi da COVID-19 registrato negli ultimi giorni, anche a livello locale;
CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti di capodanno potrebbe verificarsi lo svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni nei luoghi pubblici all’aperto, comportando un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità;
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di adottare misure di prevenzione anche allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Campiglia Marittima;
CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare l’evoluzione della pandemia;
DATO ATTO altresì che occorre adottare immediate misure idonee a limitare occasioni di contagio derivanti da possibili assembramenti ed affollamenti connessi a feste ed eventi
consimili in luoghi pubblici all’aperto, per le quali le modalità dinamiche di svolgimento non garantiscono il distanziamento interpersonale nè l’uso continuativo della mascherina,
VISTI:

  • l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
  • gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
  • la legge 24 novembre 1981 n. 689;
  • DPCM del 2 marzo 2021;
  • Il Decreto-legge 23 luglio 2021, n°105;
  • Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n°172;
  • Il Decreto-legge 14 dicembre 2021;
    ORDINA
    dalle ore 20:00 di venerdì 31 dicembre 2021 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2022 nei luoghi pubblici all’aperto il divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dal luogo a fenomeni di assembramento o affollamento.
    DISPONE
    a) la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio Telematico ai sensi di legge;
    b) la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Livorno
    Azienda Usl Toscana Nord Ovest
    Regione Toscana
    Polizia Municipale Ufficio Attività Produttive
    c) la trasmissione del presente provvedimento a tutte le attività di vendita interessate;
    d) l’invio all’Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione con la pubblicazione sul sito istituzionale.
    AVVERTE CHE:
  • la presente ordinanza ha decorrenza dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 07:00 del giorno 1 gennaio 2022;
  • ai sensi dell’art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
  • il mancato rispetto di quanto prescritto sarà punito con l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74;
  • il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.
    Operatore: Giorgetti Annalisa

IL SINDACO
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI

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Barbara Noferi

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