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il piano del killer

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Omicidio di via Montello. La difesa insiste: “De Marco incapace di intendere e volere”

Pubblicato il 17 Maggio, 2022

Dopo la richiesta di ergastolo con isolamento diurno ai danni di Antonio De Marco, il killer autore del duplice omicidio di via Montello andato in scena a Lecce la sera del 21 settembre 2020, oggi a prendere la parola è stata nuovamente la difesa dello stagista infermiere di Casarano, all’epoca dei fatti 21enne, che in quella maledetta sera uccise a sangue freddo e con 79 coltellate i due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis. Poco più di due mesi fa la Corte negò una nuova perizia psichiatrica e respinse le richieste di Andrea Starace e Giovanni Belisario, i due legali che difendono l’autore dell’omicidio di via Montello. Starace e Bellisario, però, non ci stanno e, prendendo la parola davanti alla Corte d’Assise di Lecce dove si tiene il processo, hanno chiesto nuovamente di riesaminare la posizione del loro assistito. Queste le parole di Starace: “Non ci sono dubbi sul fatto che Antonio De Marco sia l’autore dell’omicidio dei due fidanzati. Ma bisogna stabilire le sue condizioni quando ha ucciso. De Marco è affetto da un grave disturbo della personalità e da una condizione psicopatologica dello spettro autistico. Chiediamo di assolvere l’imputato perché il reato è stato commesso da persona non imputabile”.

Omicidio di via Montello, cosa chiede la difesa

giudice del lavoro

Uno dei due legali di De Marco, nel corso dell’arringa, ha ricordato alla Corte alcune delle frasi scritte, dal killer del duplice omicidio di via Montello, sul quaderno trovato e sequestrato dai carabinieri nella sua camera il giorno in cui venne arrestato: “Se non avrò una ragazza, ucciderò qualcuno. Ho deciso di intraprendere una vendetta contro Dio, il mondo e la mia vita, la vita che odio così tanto”. Frasi che risalgono al 21 agosto 2020, esattamente ad un mese prima rispetto alla sera del duplice omicidio di via Montello e che, secondo la difesa, rappresenterebbero la prova dell’incapacità di intendere e volere del loro assistito. Secondo loro deve essere riconosciuta almeno la “sussistenza della diminuente del vizio quantomeno parziale di mente” e “riconoscere anche le attenuanti generiche sulle aggravanti contestate della premeditazione e della crudeltà e per l’effetto che il fatto sia ammissibile il giudizio abbreviato e quindi applicare la riduzione prevista dal rito” (un terzo della pena).

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