Economia e lavoro

Regole e termini di emissione della fattura elettronica

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Le regole e alcuni esempi pratici per chi ha dei dubbi in merito ai termini e alla data di emissione della fattura elettronica immediata e della fatturazione elettronica differita.
 
Sui termini di emissione e sulla data di registrazione della fattura elettronica emergono spesso alcuni dubbi che necessitano di un chiarimento.
Come si legge nella guida di Danea sul termine invio della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte con lo scopo di fornire le necessarie spiegazioni e delucidazioni sull’argomento.
 
Innanzitutto, è necessario fare una prima distinzione, e cioè quella tra fattura elettronica immediata e fattura elettronica differita. Per fattura elettronica immediata si intende un documento il cui termine di emissione previsto per l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) è fissato entro 12 giorni dalla data di cessione di un bene o di un servizio. Nel caso di una fattura elettronica differita, invece, l’emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
 
Un altro aspetto fondamentale che merita di essere preso in considerazione è quello che riguarda la data da indicare sulla eFattura. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato come compilare correttamente il campo “Data” collocato nella sezione “Dati Generali” del file della fattura. Secondo il parere dell’Agenzia, la data da riportare nel documento digitale è quella in cui si è effettivamente svolta la prestazione (in caso di fattura immediata) o l’ultima prestazione (in caso di fattura differita). Per il legislatore, quindi, la data di emissione coincide con la data di trasmissione.
Per semplificare un po’ le cose, vediamo adesso qualche esempio pratico.
 
Partiamo dalla data e dai termini di emissione della fattura elettronica immediata: la data da riportare nel campo specifico del documento è quella del reale svolgimento della prestazione. La trasmissione allo SdI deve essere effettuata entro 12 giorni. Ipotizzando un servizio erogato il 2 gennaio 2021, la fattura può essere emessa e inoltrata allo SdI in qualunque giorno compreso tra l’esecuzione dell’operazione e il termine ultimo consentito che, nell’esempio citato, sarebbe il 14 gennaio 2021.
 
Parliamo ora, invece, dalla data e dai termini di emissione della fattura elettronica differita. In questo caso, nel campo “Data” del documento va riportata la data in cui si è svolta l’ultima prestazione. Ipotizzando tre prestazioni svolte in data 2, 4 e 12 gennaio 2021, la fattura potrà essere emessa entro il 15 febbraio successivo, indicando come data quella dell’ultima prestazione (12 gennaio 2021).

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Redazione Nazionale

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