Pubblicato il 30 Luglio 2026
Nuovi poteri alle forze dell’ordine: il piano prevede tre forme di utilizzo dell’IA
Più telecamere intelligenti, sistemi di riconoscimento facciale e algoritmi di intelligenza artificiale per aiutare le forze dell’ordine nella prevenzione dei reati e nell’individuazione dei responsabili.
È questo l’obiettivo del Governo Meloni, che punta a introdurre nuovi strumenti tecnologici per la sicurezza pubblica. Il progetto, però, rischia di entrare in conflitto con alcune disposizioni dell’Ai Act dell’Unione europea, tanto che Bruxelles ha già avviato un esame del testo italiano.
I tre livelli della nuova sorveglianza digitale
Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si basa su tre principali modalità di utilizzo del riconoscimento facciale:
- identificazione biometrica in tempo reale, per prevenire minacce gravi o individuare persone scomparse;
- riconoscimento durante le indagini penali, con il controllo dell’autorità giudiziaria;
- analisi successiva delle immagini registrate, per identificare persone già sospettate dopo la commissione di un reato.
Il provvedimento non è ancora definitivo. Il 29 luglio la maggioranza ha accelerato l’esame parlamentare, mentre Pd e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato i lavori della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato contestando il percorso seguito.
Quando potrà essere utilizzato il riconoscimento facciale in tempo reale
L’articolo 8 del decreto disciplina l’utilizzo dei sistemi biometrici in tempo reale da parte delle forze di polizia.
Lo strumento potrà essere impiegato solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e per finalità specifiche, come:
- prevenire una minaccia grave e concreta, compresi possibili attentati terroristici;
- cercare persone scomparse;
- individuare vittime di sequestri, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.
Il sistema dovrà essere utilizzato per cercare persone determinate o comunque identificabili, attraverso banche dati coerenti con lo scopo dell’intervento.
Il decreto esclude invece la possibilità di effettuare ricerche indiscriminate utilizzando immagini raccolte casualmente online o provenienti da sistemi di videosorveglianza non collegati alla specifica attività.
L’autorizzazione del procuratore e i limiti temporali
Per attivare il riconoscimento facciale in tempo reale sarà necessario il via libera del procuratore della Repubblica competente per territorio.
L’autorizzazione dovrà indicare:
- l’evento specifico che giustifica l’utilizzo;
- l’area interessata;
- le persone da individuare;
- una durata massima di 15 giorni, eventualmente rinnovabile con un nuovo provvedimento motivato.
In situazioni urgenti il sistema potrà essere attivato anche su disposizione dei vertici delle forze di polizia, previa comunicazione al pubblico ministero. La richiesta formale dovrà però arrivare entro 12 ore, con decisione del pm nelle successive 12 ore.
In caso di mancata autorizzazione, i dati raccolti dovranno essere cancellati e i risultati ottenuti non potranno essere utilizzati.
Quando serve l’intervento del giudice
Diversa è la situazione quando il riconoscimento facciale viene utilizzato nell’ambito di un procedimento penale.
L’articolo 13 introduce nel Codice di procedura penale il nuovo articolo 359-ter, prevedendo che il sistema possa essere utilizzato per:
- confermare l’identità di un sospettato;
- localizzare un indagato per reati particolarmente gravi;
- rintracciare latitanti destinatari di misure cautelari o ordini di carcerazione;
- individuare vittime di tratta, sottrazione o sfruttamento sessuale.
In questi casi la decisione spetta al giudice per le indagini preliminari (gip), su richiesta del pubblico ministero.
Il giudice dovrà indicare motivazioni, territorio interessato, persone ricercate e durata dell’attività. Nei casi urgenti può intervenire la polizia giudiziaria, ma è prevista una successiva doppia convalida da parte di pm e gip.
Il nodo più discusso: l’analisi preventiva delle immagini
La norma che sta generando maggiori perplessità è contenuta nell’articolo 10 del decreto.
La disposizione permette di collegare sistemi di videosorveglianza già installati con strumenti di intelligenza artificiale da utilizzare dopo la commissione di un reato o di un tentativo di reato.
Il riconoscimento dovrebbe servire a identificare persone già sospettate sulla base di immagini e elementi concreti.
Il punto più controverso riguarda però i luoghi caratterizzati da esigenze di sicurezza pubblica, come stadi, concerti, stazioni, manifestazioni e grandi eventi.
In questi contesti, le immagini dei volti delle persone in ingresso potrebbero essere elaborate automaticamente per creare dati biometrici, anche quando gli individui controllati non sono sospettati di alcun illecito.
I dati utilizzati per il confronto potranno essere conservati per sette giorni, mentre i registri delle operazioni effettuate dai sistemi dovranno rimanere disponibili per cinque anni.
Le perplessità dell’Unione europea
Il principale punto di confronto riguarda la compatibilità con l’Ai Act europeo.
La normativa comunitaria prevede infatti un divieto generale dell’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici per finalità di polizia, salvo eccezioni molto limitate.
Ogni utilizzo deve rispettare criteri di:
- necessità;
- proporzionalità;
- limitazione temporale;
- restrizione dello spazio e delle persone coinvolte.
Inoltre, l’attivazione dovrebbe essere autorizzata preventivamente da un’autorità giudiziaria o da un’autorità indipendente con poteri vincolanti.
Proprio su questi aspetti potrebbe nascere un confronto tra Bruxelles e il Governo italiano.
Il Garante della privacy chiede modifiche
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso una valutazione complessivamente positiva sullo schema, ritenendolo in parte coerente con l’Ai Act.
Tuttavia, l’autorità ha sollevato una forte obiezione sulla raccolta preventiva e automatizzata dei dati biometrici nei luoghi pubblici.
La richiesta è che il riconoscimento facciale venga utilizzato soltanto dopo un evento concreto e sulla base di immagini già registrate, evitando una raccolta generalizzata dei volti delle persone presenti in determinati luoghi.
I prossimi passaggi del decreto
Dopo i pareri delle commissioni parlamentari, il testo dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Prima dell’ok finale il decreto potrebbe ancora subire modifiche, soprattutto alla luce delle osservazioni del Garante della privacy e dei rilievi che arriveranno dalle istituzioni europee.

