Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Esclusione per doping “invisibile”
Le fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state squalificate dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina per un caso di doping particolare: non legato a sostanze assunte dall’organismo, ma a un trattamento applicato all’attrezzatura.
A determinare l’esclusione è stata la presenza di cera fluorurata sulla soletta degli sci, un prodotto vietato nelle competizioni ufficiali a partire dalla stagione 2023-2024 perché considerato illecito, tossico e altamente inquinante.
Il ritorno del fluoro e i rischi ambientali
La cosiddetta “sciolina al fluoro” è una miscela utilizzata per migliorare lo scorrimento degli sci sulla neve, riducendo l’attrito e aumentando la velocità, soprattutto in condizioni di neve umida.
Tuttavia, le sostanze fluorurate rientrano nella categoria dei PFAS (composti perfluoroalchilici), noti come “inquinanti eterni” per la loro persistenza nell’ambiente. Non sono biodegradabili, contaminano il suolo e le falde acquifere e possono avere effetti nocivi sull’uomo.
Proprio per questo la International Ski Federation e l’Unione Internazionale Biathlon ne hanno disposto il bando già dal 2019, prevedendo un periodo di transizione prima del divieto definitivo.
Il controllo prima della gara
Le due atlete sono state individuate grazie a controlli effettuati con sofisticati sensori ottici, i cosiddetti “Fluoro Tracker”, che analizzano la composizione chimica della soletta degli sci prima della partenza.
Nonostante non fossero tra le favorite per il podio, le sciatrici sono risultate positive al controllo sull’attrezzatura, incorrendo in una violazione considerata particolarmente grave perché la sostanza è formalmente vietata da diverse stagioni.
La difesa del team e la responsabilità oggettiva
La squadra sudcoreana ha parlato di possibile “contaminazione accidentale” degli strumenti utilizzati per la preparazione degli sci, escludendo l’intenzionalità del gesto.
Anche qualora si trattasse di negligenza, però, la normativa sportiva prevede la responsabilità oggettiva dell’atleta e dello staff tecnico. Di conseguenza, la squalifica è stata applicata senza margini di interpretazione.

