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Trattativa Stato-mafia: “I carabinieri favorirono la latitanza di Provenzano”

Pubblicato il 6 Agosto, 2022

“Un superiore interesse spingeva ad essere alleati del proprio nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso”.

E’ uno degli, sconvolgenti, passaggi della Corte d’Assise d’Appello di Palermo.

A quasi un anno dalla sentenza emessa il 23 settembre del 2021 ora è più chiaro il ragionamento della Corte presieduta da Angelo Pellino, che aveva escluso la responsabilità dei carabinieri perché il fatto non costituisce reato: erano accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime. Per Marcello Dell’Utri, invece, l’assoluzione era per non aver commesso il fatto. Per i giudici non c’è la prova certa dell’”ultimo miglio” ovvero che abbia comunicato all’allora premier Silvio Berlusconi la minaccia mafiosa. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà. La sentenza, motivata in tremila pagine, ribaltando il verdetto di primo grado, aveva di fatto confermato le condanne solo per i mafiosi.

“Esclusa qualsiasi ipotesi di collusione con i mafiosi, se Mori e Subranni potevano avere interesse a preservare la libertà di Provenzano, ciò ben poteva essere motivato dal convincimento che la leadership di Provenzano, meglio di qualsiasi ipotetico e improbabile patto, avrebbe di fatto garantito contro il rischio del prevalere di pulsioni stragiste o di un ritorno alla linea dura di contrapposizione violenta allo Stato”, si legge nella sentenza con la quale si sostiene pure che i carabinieri avrebbero voluto “favorire la latitanza di Provenzano in modo soft”.

“V’erano dunque indicibili ragioni di interesse nazionale a non sconvolgere gli equilibri di potere interni a Cosa Nostra che sancivano l’egemonia di Provenzano e della sua strategia dell’invisibilità o della sommersione – spiegano i giudici – almeno fino a che fosse stata questa la linea imposta a tutta l’organizzazione”.

Per i giudici “il disegno del Ros era quello di insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente all’interno di Cosa Nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro l’apparente monolitismo dell’egemonia corleonese, per sovvertire gli assetti di potere interni all’organizzazione criminale, assicurando alle patrie galere i boss più pericolosi e favorendo indirettamente lo schieramento che, per quanto sempre criminale, appariva tuttavia, ed era, meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’incolumità della collettività rispetto a quello artefice della linea stragista. Un disegno certamente ambizioso e che si collocava in posizione intermedia tra la vera e propria ‘trattativa politica e una mera trattativa di polizia, perché richiedeva, almeno in prospettiva, qualcosa di più che non ciò che oggi, ma non solo oggi, potrebbe definirsi favoreggiamento”.

“Il possibile negoziato aveva come interlocutore, per il tramite di Vito Ciancimino, non già i vertici mafiosi, – spiega la Corte – genericamente intesi, o addirittura Salvatore Riina, bensì i capi di quella componente dell’organizzazione mafiosa che fosse disponibile e interessata a defenestrarlo, per insediare al suo posto una leadership per sua vocazione e convinzione propensa a cercare il dialogo per potersi dedicare proficuamente allo sviluppo dei propri affari, piuttosto che attaccare frontalmente lo Stato in tutte le sue articolazioni”.

“Nessun interesse, dunque, neppure indiretto a brandire la minaccia mafiosa come strumento di pressione sul Governo per condizionarne le scelte in una situazione di costrizione, quale sarebbe stata la prospettazione di nuove stragi se non fossero state accolte le richieste di sorta di dialogo o di intesa a distanza soccombesse nella competizione con lo schieramento antagonista, e che quindi a prevalere fosse la strategia più sanguinaria e violenta: come sarebbe accaduto se i capi della componente più moderata fossero stati messi fuori gioco da improvvide catture o arresti”.

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