Pubblicato il 26 Aprile 2026
Nuove regole per il telemarketing energetico
Dal 19 giugno 2026, una volta trascorsi i 60 giorni previsti dal decreto Bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le aziende che operano nel settore di luce e gas non potranno più contattare telefonicamente i clienti per proporre offerte commerciali.
La stessa restrizione vale anche per l’invio di messaggi promozionali, salvo nei casi in cui l’utente abbia dato un consenso esplicito e preventivo a ricevere comunicazioni commerciali.
Secondo quanto evidenziato da Consumerismo, si tratta di un intervento che segna un cambio di passo netto nella gestione del telemarketing nel settore energetico.
Contratti nulli senza consenso del consumatore
La vera novità introdotta dalla normativa riguarda il comma 8-ter, che stabilisce un principio particolarmente incisivo: i contratti sottoscritti in violazione delle nuove regole saranno considerati giuridicamente nulli.
In pratica, dal 19 giugno non avranno alcuna validità legale i contratti di fornitura di luce e gas conclusi telefonicamente nel caso in cui il consumatore non abbia precedentemente autorizzato il contatto commerciale.
Obbligo di prova per i fornitori
Un ulteriore elemento centrale della riforma riguarda l’onere della prova. Saranno infatti i fornitori di energia a dover dimostrare la validità del contratto, documentando in modo chiaro e verificabile che il cliente abbia effettivamente espresso il proprio consenso.
Questo aspetto rafforza la tutela dei consumatori e introduce un meccanismo più rigoroso contro pratiche commerciali aggressive o non trasparenti. Fonte: Ansa

