Pubblicato il 11 Giugno 2026
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino ha riconosciuto il diritto all’indennizzo di un autista del trasporto pubblico, stabilendo l’origine professionale di una patologia che interessa il rachide cervicale. La sentenza ha condannato l’INAIL a corrispondere il relativo indennizzo dopo aver accertato il nesso tra la malattia e l’attività lavorativa svolta dall’uomo nel corso degli anni.
Le condizioni di lavoro alla guida dei mezzi pubblici
Secondo quanto emerso nel procedimento, l’autista avrebbe sviluppato un’ernia cervicale a seguito della prolungata attività di guida di autobus impiegati su strade caratterizzate da condizioni dissestate. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, in particolare la presenza di sedili dotati di ammortizzatori a molla, ritenuti meno efficaci rispetto ai più moderni sistemi ad aria attualmente in uso.
Il precedente riconoscimento per la colonna lombare
In passato lo stesso lavoratore aveva già ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di una malattia professionale riguardante la colonna lombare, con l’attribuzione di un danno biologico pari al 6%. Successivamente, a causa dell’insorgenza di ulteriori problematiche fisiche che interessavano il tratto cervicale della colonna vertebrale e caratterizzate da discopatie multiple, l’uomo aveva presentato una nuova richiesta all’Istituto.
Il ricorso dopo il diniego dell’INAIL
La domanda era stata però respinta dall’INAIL, che aveva ritenuto non adeguato il rischio lavorativo rispetto alla patologia denunciata. A seguito del rigetto, l’autista, assistito dall’avvocato Maria Di Fante, ha deciso di rivolgersi al Tribunale del Lavoro di Cassino per ottenere una nuova valutazione della propria situazione.
Gli accertamenti e il riconoscimento del danno
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti documenti, ricostruiti i percorsi lavorativi dell’autista e ascoltati alcuni colleghi. È stato inoltre disposto uno specifico accertamento tecnico per valutare la correlazione tra l’attività professionale svolta e la patologia lamentata.
Al termine dell’istruttoria, il giudice ha riconosciuto la natura professionale dell’ernia cervicale, attribuendo alla nuova patologia un danno biologico permanente del 4%.
Menomazione complessiva valutata al 9%
La sentenza ha infine considerato in maniera unitaria il danno già riconosciuto in precedenza per la patologia lombare e quello derivante dall’ernia cervicale. La valutazione complessiva ha portato all’accertamento di una menomazione permanente pari al 9%, con il conseguente diritto del lavoratore all’indennizzo previsto dalla normativa vigente.
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