La società dovrà inoltre controllare il corretto operato dei call center utilizzati per campagne di telemarketing, in particolare nel momento dell’acquisizione del consenso per finalità pubblicitarie.
Nel corso dell’istruttoria del Garante, la società si era difesa affermando che l’anziana utente aveva volontariamente contattato un call center albanese per farsi proporre un contratto alternativo e che la stessa aveva poi confermato di voler sottoscrivere il nuovo contratto direttamente al telefono tramite i cosiddetti “vocal order”.
L’Autorità, riascoltando la registrazione del colloquio con il call center albanese, ha però accertato che all’utente non era stata fornita un’adeguata informativa sul trattamento dei suoi dati, resa per giunta incomprensibile dalla velocità con cui era letta al telefono: ben 63 parole in 16 secondi.
Lo stesso contratto per il trasferimento dell’utenza era stato proposto alla velocità di 200 parole al minuto per ben 6 minuti, risultando ugualmente incomprensibile, anche a seguito di ripetuti ascolti.
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