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Il governatore del Veneto Luca Zaia

Zaia: la nuova ordinanza apre tutto

Pubblicato il 14 Giugno, 2020

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato la nuova ordinanza (n. 59 del 13 giugno 2020) in vigore dal 15 giugno al 10 luglio 2020.

Questi i dettagli dell’ordinanza:

➡️ Cinema e spettacoli – dal 15 giugno 2020
✅ Le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida 
Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;

➡️ Dal 19 giugno 2020 sono ammesse nel rispetto delle linee guida allegate:
✅ sagre e fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili 
✅ convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili 
✅ sale slot, sale giochi, sale bingo
✅ discoteche e locali assimilabili

➡️ Attività sportive con contatto dal 25 giugno 2020
✅ è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio 

➡️ Presa in carico di turisti risultati positivi
✅ I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all’esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Ulss competente nel luogo dell’alloggio ed effettuata l’indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall’Azienda medesima in conformità alle disposizioni regionali;

➡️ Prosecuzione delle attività con adeguamento della disciplina
✅ Tutte le altre attività già ammesse possono proseguire nel rispetto delle linee guida aggiornate – dal 15 giugno 2020
1. ristorazione 
2. attività turistiche 
3. attività ricettive 
4. servizi alla persona 
5. commercio al dettaglio
6. commercio al dettaglio su aree pubbliche 
7. uffici aperti al pubblico 
8. piscine 
9. palestre 
10. manutenzione del verde
11. musei, archivi e biblioteche 
12. attività fisica all’aperto 
13. noleggio veicoli e altre attrezzature
14. informatori scientifici del farmaco
15. aree giochi per bambini 
16. circoli culturali e ricreativi 
17. formazione professionale 
18. parchi tematici e di divertimento 
19. strutture termali e centri benessere 
20. professioni della montagna 

➡️ Sono previste particolari disposizioni regionali per:
✅ Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni) svolti nel rispetto dell’allegato 2) dell”ordinanza, adeguato alle disposizioni dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020
✅ Informatori scientifici
✅ Piscine condominiali
✅ Servizi semiresidenziali per minori
✅ Trasporto di persone mediante impianti a fune
✅ Strutture residenziali extraospedaliere

➡️ OBBLIGO MASCHERINE 
✅ Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. 
✅ Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
✅ Nello spostamento in autoveicoli, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. 
✅ Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani.

➡️ DIVIETO ASSEMBRAMENTI
✅ Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

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