Emilia-Romagna: novità esenzioni dal ticket sanitario per reddito

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Emilia-Romagna: novità esenzioni dal ticket sanitario per reddito, da quest’anno sono disponibili in automatico sul Fascicolo sanitario elettronico.

A partire da quest’anno le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per reddito e disoccupazione saranno rilasciate in automatico dalla Azienda sanitaria locale, sulla base degli elenchi forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dalla normativa statale. In Emilia-Romagna tali esenzioni hanno cominciato a essere registrate informaticamente già dall’ottobre 2021.

Non si tratta dell’unica novità: un decreto ministeriale ha posto fine alle esenzioni con validità illimitata. A partire dal 2022, dunque, tutte le esenzioni ticket per reddito, per disoccupazione e per i nuclei familiari con almeno 2 figli a carico avranno validità annuale: dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

Come conseguenza di ciò, in Emilia-Romagna nel corso del 2022 saranno progressivamente chiuse le esenzioni con validità illimitata, richieste tramite autocertificazione prima del 2021, che non risulteranno confermate dal ministero.

A partire dalla seconda metà di marzo tramite Fascicolo sanitario elettronico i cittadini potranno verificare se l’esenzione è stata rilasciata d’ufficio da parte dell’Azienda sanitaria.

Chi ritenesse di aver diritto all’esenzione ma non risultasse presente negli elenchi ministeriali, può presentare una autocertificazione attraverso il Fse, in qualunque periodo dell’anno. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per controllare che il reddito non superi i limiti previsti per beneficiare dell’esenzione. Se, in seguito al controllo fatto dall’Agenzia delle Entrate e dalle Aziende sanitarie, dovesse emergere una non conformità, i cittadini riceveranno tramite Fascicolo una comunicazione che riporta anche eventuali ticket da restituire all’Azienda.

Chi dispone già di un’esenzione totale dal ticket per altri motivi non deve preoccuparsi di richiedere l’esenzione per reddito, perché in ogni caso non è tenuto al pagamento di alcun ticket. È il caso, ad esempio, delle persone invalide.

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito percepito nell’anno precedente. Così come il reddito, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all’anno precedente. Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  1. I bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01).
  2. I cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01).
  3. I disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione ma occorre autodichiararlo sullo stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.
  4. I titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03) o i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04). Il reddito considerato è riferito all’anno precedente.
  5. I lavoratori colpiti dalla crisi e loro familiari a carico che hanno perso involontariamente un lavoro (autonomo o alle dipendenze) dal 1° Ottobre 2008 e si trovano in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Lavoratori sospesi da un rapporto di lavoro dipendente con intervento di un trattamento di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/2015 o di CIG in deroga e che non superano il limite di reddito previsto dallo stesso d.lgs. 148/2015, art. 3, comma 5, lettera a) come rivalutato annualmente da INPS. (codice esenzione E99).

Come presentare l’autocertificazione 

Presentare l’autocertificazione tramite il Fascicolo sanitario elettronico è estremamente semplice, perché molti dati necessari sono già compilati in modo automatico (dati anagrafici, scadenze); vengono richieste, in maniera guidata, solo le informazioni necessarie per il tipo di esenzione in questione.

Di fatto, è più difficile sbagliare la compilazione e, quando l’autocertificazione deve essere controllata dall’Azienda Usl, tutto è semplificato. Non solo: si riducono anche i tempi di comunicazione di eventuali incongruenze.

Chi non ha ancora le credenziali di accesso al proprio Fse potrà presentare un’ultima autocertificazione cartacea presso gli sportelli delle Ausl e, in quell’occasione, riceverà le credenziali Spid (carta identità digitale) per accedere al Fascicolo con cui gestire in autonomia i successivi rinnovi.

Al link https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/autocertificazione-per-esenzione-dal-ticket-per-reddito sono presenti tutte le informazioni. 

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Redazione Bologna

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