Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha firmato l’ordinanza con cui si disciplina la movida in estate in ragione delle norme di prevenzione del contagio pandemico. Di seguito riportiamo le principali norme da seguire, pena sanzioni di varie entità.
Uso mascherina: a chiunque è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarle, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio.
Assembramenti: in tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.
Pubblici esercizi: tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all’interno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto, tra le altre cose, a predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità; disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respirazione in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo. Al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile a due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
Per quanto riguarda il consumo di bevande non si potranno somministrare e vendere da asporto bevande in lattine, bottiglia di vetro, bicchieri di vetro. Vietato consumare (e abbandonare) su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove
I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:
Periodo 03 luglio – 12 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali):
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