Per il magistrato devono essere confermati anche i 4 anni di reclusione inflitti in appello al maresciallo Roberto Mandolini per la compilazione del falso verbale di arresto di Cucchi, mentre va annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la condanna a due anni e mezzo per falso del carabiniere Francesco Tedesco.
Per Epidendio, dunque, è corretto parlare della sussistenza dei “futili motivi” legati al pestaggio.
Quanto alla posizione di Tedesco, secondo il magistrato, nella sentenza di appello manca una valutazione della richiesta di attenuanti generiche: per questo su questo punto chiede venga celebrato un appello-bis, per riesaminare il trattamento sanzionatorio.
Secondo la ricostruzione del pg, a Stefano Cucchi fu fatta subire una “severa punizione corporale, di straordinaria gravità perché per i carabinieri aveva avuto un comportamento strafottente”. È quella che, secondo il sostituto pg di Cassazione Tomaso Epidendio, venne inflitta dai carabinieri a Stefano Cucchi “per il suo comportamento strafottente”.
Nella sua requisitoria, il magistrato ha sottolineato che “tutto è drammaticamente grave, ma concettualmente semplice: eliminiamo gli schiaffi, le spinte e i calci, quindi domandiamoci se ci sarebbero state la frattura della vertebra e la lesione dei nervi. La risposta è palesemente negativa”.
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