Guerra in Ucraina: le disposizioni della protezione Civile in merito all’accoglienza e soccorso dei profughi

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È disponibile l’Ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, il 4 marzo, che definisce le disposizioni per la gestione sul territorio italiano dell’accoglienza, del soccorso e dell’assistenza alla popolazione in arrivo dall’Ucraina in conseguenza della crisi in corso. Spetta al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina nel nostro Paese. Al contempo le Regioni e le Province Autonome coordinano i sistemi regionali di protezione civile impegnate nel concorso delle attività di accoglienza, soccorso e accoglienza.

In particolare le Regioni e le Province Autonome provvedono a organizzare:

•    la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali
•    le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italiana dall’Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo
•    l’assistenza sanitaria 
•    l’assistenza delle persone che dall’Ucraina arrivano al confine italiano.

Per dare accoglienza Regioni e Province Autonome possono utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell’emergenza COVID-19. Inoltre a supporto delle attività previste potrà operano le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni e Province Autonome.

Le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome, si occupano dell’accoglienza dei cittadini ucraini giunti in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione già istituiti. Inoltre, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità, possono provvedere a reperire ulteriori strutture ricettive. Le Prefetture possono, nell’ambito delle forme di coordinamento previste, rappresentare ulteriori specifiche esigenze alle Regioni e Province Autonome per l’alloggio temporaneo e l’assistenza ai cittadini ucraini.

Per assicurare il coordinamento dei diversi livelli operativi è istituito un Comitato composto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dal Capo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.

L’ordinanza prevede inoltre che le persone provenienti dall’Ucraina possano lavorare, autonomamente o in forma subordinata, a seguito della richiesta, alla Questura, di permesso di soggiorno. 
 

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Giorgia Rieto

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