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Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso di Conte: presidente M5S “congelato”

Cinque Stelle a guida Giuseppe Conte è bloccato e con esso i anche i suoi vertici politici; ad oggi, la riabilitazione formale di Giuseppe Conte come presidente del Movimento 5 stelle deve aspettare.

Pubblicato il 8 Marzo, 2022

Il Movimento Cinque Stelle a guida Giuseppe Conte è bloccato e con esso i anche i suoi vertici politici; ad oggi, la riabilitazione formale di Conte come presidente del Movimento 5 stelle deve aspettare.

Il Tribunale di Napoli ha – infatti – rigettato il ricorso presentato dall’ex premier. Resta, poiché non viene revocata, l’ordinanza di sospensione dello statuto e della nomina a presidente di Conte.

Come è noto, i vertici grillini hanno contestato la precedente decisione: secondo loro, soltanto gli iscritti da almeno sei mesi potevano accedere alla partecipazione alle votazioni online. Il primo di una serie di presunti vizi procedurali, che sono oggetto del contendere. Si attende, adesso, l’udienza di merito, fissata per il prossimo 5 aprile. Allora sapremo se si potrà ricominciare come prima: uno stato di cose interrotto con la prima pronuncia dello stesso Tribunale contro il nuovo Statuto.

Regolamento del 2018 “non sarebbe stato prodotto prima in giudizio” (ecco perché il ricorso di Conte non funziona)

Lorenzo Borrè è l’avvocato dei tre iscritti al M5s: presentarono il ricorso contro l’elezione di Conte e contro lo Statuto con il quale era stato eletto, nell’agosto dello scorso anno. Queste le sue parole: “I giudici confermano che è illegittima l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento Cinquestelle“.

Ecco quanto scritto nell’ultima pronuncia del Tribunale di Napoli: “Rilevato che l’istanza in esame si fonda sulla produzione del documento qualificato ‘regolamento’, datato 8 novembre 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell’adozione delle delibere impugnate e che avrebbe legittimato l’esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi (sicché sarebbe superata, secondo l’istante, la motivazione sulla base della quale il Tribunale è giunto alla pronuncia di sospensione); tale documento, stante quanto prospettato nell’istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l’istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di sospensione“. 

Istanza poteva essere accolta “se il regolamento fosse stato conoscibile soltanto in un momento successivo”

Il tribunale chiarisce che “Considerato, in linea generale, che l’istanza di revoca e la riproposizione della domanda cautelare non può trovare luogo ove fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l’avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo ritenuto, ciò premesso, che il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, né potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato“.

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