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Contagi alti, 20 comuni pugliesi tornano a far parte dell’area arancione

Pubblicato il 7 Dicembre, 2020

Lo avevamo detto. Il passaggio della Puglia dall’area arancione a quella gialla, deciso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza soltanto venerdì scorso, aveva provocato parecchie reazioni negative, tanto da non convincere anche i vertici più alti delle istituzioni pugliesi. Non era convinto l’assessore Lopalco, ma non lo era nemmeno il Presidente della Regione, Michele Emiliano. Ed è proprio quest’ultimo che, attraverso un’ordinanza emanata nelle ultime ore, ha deciso che venti comuni pugliesi, facenti parte delle province di Foggia, Bari e Bat, tornano a far parte dell’area arancione. Il provvedimento sarà valido per una settimana, da domani 8 dicembre sino al 14 dicembre e poi si valuterà in base alla diffusione dei contagi. I venti comuni raggiunti da quest’ordinanza saranno: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia Bat; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia; Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.

Area arancione per 20 comuni pugliesi, cosa cambia

casi

Con il passaggio dalla zona gialla all’area arancione, decisa da questa nuova ordinanza, i venti comuni dovranno ritornare, dopo solo due giorni, alle restrizioni a cui sono state sottoposte nell’ultimo mese abbondante. “Nei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia dichiara il presidente Michele Emiliano sul ritorno all’area arancione – permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta ‘area arancione’, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificherà, si passerà anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L’ordinanza è stata preventivamente concordata con il Governo”.

L’ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus, previste nelle zone di area arancione: È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza; Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale; Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

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