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Reggina, respinto il ricorso sulla penalizzazione: duro il comunicato del Tribunale

Pubblicato il 28 Aprile, 2022

Il Tribunale Nazionale Federale ha respinto il ricorso della Reggina sui -2 punti di penalizzazione e l’inibizione di 45 giorni per il presidente Luca Gallo.

Il comunicato

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente, Andrea Fedeli – Componente, Valentino Fedeli – Componente, Roberto Pellegrini  – Componente (Relatore), Francesca Paola Rinaldi – Componente, Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 19 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7571/551 pf21-22/GC/blp del 4 aprile 2022 nei confronti del sig. Gallo Luca e della società Reggina 1914 Srl, la seguente DECISIONE:
Il deferimento
Con atto del 4 aprile 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
– il sig. Gallo Luca (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina 1914 Srl, all’epoca dei fatti) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai CC.UU. n. 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2022, le ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
– La Reggina 1914 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Gallo Luca, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 Srl all’epoca dei fatti; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2022, le ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
La fase istruttoria
Nel corso dell’indagine svolta nell’ambito del procedimento, iscritto nel relativo registro in data 17.03.2022 al n. 551pf21-22, la Procura federale acquisiva gli Accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota n. 1300 del 15 marzo 2022, con relativi allegati.
Ritualmente notificata la Comunicazione di conclusione delle indagini, con Prot. 7256/551pf21-22/GC/blp del 24/03/2022; i soggetti avvisati non presentavano memoria difensiva né memoria sostitutiva ex art. 123, comma 3, del CGS.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale disponeva l’abbreviazione dei termini di comparizione a 13 (tredici) giorni liberi in considerazione del fatto che risultava deferita una società il cui campionato, nella regular season, era di prossima conclusione; si convocavano pertanto le parti per l’udienza del 19.4.2022 in modalità videoconferenza, rigettando successivamente, per motivi legati alla diffusione della pandemia tuttora in corso, l’istanza dei deferiti ad una trattazione in presenza.
I deferiti producevano memoria in cui in via preliminare eccepivano l’erronea applicazione dell’art. 119 GCS FIGC, sostenendo che la Procura avrebbe compiuto atti d’indagine fuori dalla finestra temporale disposta dal detto articolo in “sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”, avendo acquisito materiale probatorio prima della formale iscrizione
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dell’illecito; tutti gli atti d’indagine compiuti prima sarebbero pertanto inutilizzabili.
Quanto al merito la difesa dei deferiti sosteneva che il mancato pagamento delle ritenute contestate nei termini previsti (prorogati al termine ultimo del 16 febbraio 2022) era stata determinata da plurimi e documentati impedimenti personali del Presidente Gallo (lutto familiare e successivo grave malore) chiaramente riconducibili alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta o della causa di forza maggiore in quanto il Presidente era l’unico soggetto che avrebbe potuto provvedere a detti pagamenti.
Il dibattimento
All’udienza del 19.4.2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Francesca Auci e Serena Angileri, giusta delega degli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, in rappresentanza del sig. Gallo Luca e della società Reggina 1914 Srl.
La Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento, illustrandone i fatti di cui è causa e argomentando riguardo l’eccezione ex art. 119, comma 4, CGS sollevata nella memoria depositata dalla difesa dei deferiti. Il dott. Scarpa chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: – per il sig. Luca Gallo, mesi 3 (tre) di inibizione; – per la società Reggina 1914 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. L’avv. Francesca Auci, in rappresentanza delle parti deferite, si riportava alla memoria difensiva depositata in atti ed all’eccezione preliminare in essa sollevata; chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
La decisione
Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità dei deferiti. In primo luogo, quanto all’eccezione preliminare circa la violazione dell’art. 119 CGS, questa risulta del tutto irrilevante e superata dalle considerazioni in merito svolte dagli stessi deferiti.
Ed invero anche a ritenere inutilizzabile la documentazione richiesta ed ottenuta dalla Procura Federale alla Lega di Serie B con nota del 16.3.2022, in atti v’è comunque la prova dell’illecito contestato il quale – a ben vedere – risulta anche ammesso e riconosciuto con dichiarazioni confessorie dagli stessi deferiti. Inoltre la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 15.3.2022 contiene in ogni caso elementi più che sufficiente a dimostrare il mancato pagamento delle ritenute in questione e dunque la commissione dell’illecito.
Quanto al merito le argomentazioni difensive dei deferiti non possono condividersi; invero pur riconoscendo il verificarsi degli spiacevoli e tristi eventi dedotti dai deferiti, questi non possono ammettersi come fatti determinanti l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (i.e. pagamento) in questione.
Il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai tesserati costituisce infatti adempimento essenziale per l’ordinamento federale ed i termini previsti dalla normativa sono pacificamente perentori; così come d’altra parte – in via più generale – lo sono i termini per il pagamento di tutti i tributi e le imposte in genere.
Le società affiliate sono pertanto tenute al corretto adempimento dei pagamenti nei termini previsti (che nel caso in esame erano stati anche più volte rinviati) sicché per tali incombenti – specialmente per una società di capitali iscritta ad un campionato professionistico – si richiede un’adeguata organizzazione ed una prudente gestione e non può pertanto costituire esimente o giustificazione del mancato e/o ritardato pagamento l’improvviso malore negli ultimi giorni di scadenza del rappresentante dell’impresa.
Tutto ciò senza contare che nel caso di specie non è stata affatto dimostrata l’impossibilità di delegare (ovvero anche autorizzare successivamente) il pagamento effettuato da altri soggetti, soprattutto in un quadro delicato come quello descritto ed accadutoEd invero, come ammesso dagli stessi deferiti, il pagamento in questione, unitamente ad altri, fu discusso dalla Società incolpata pochi giorni prima della scadenza, più precisamente in data 11 febbraio 2022, in quella sede però si autorizzò il pagamento di altre spese, in particolare gli emolumenti dei tesserati e si decise per mancanza di fondi il rinvio al giorno successivo (i.e. 12 febbraio) il reperimento delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri in questione.
Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di riferimento (Comunicati Ufficiali nn.131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022), che non possono che comportare l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di almeno 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
– per il sig. Gallo Luca, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
– per la società Reggina 1914 Srl, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Roberto Pellegrini
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 28 aprile 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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